PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 2-bis dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, è abrogato.
      2. Le agevolazioni previste dall'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e dall'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si applicano anche ai veicoli non modificati ma comunque intestati a un disabile e guidati da un suo familiare convivente. In tale caso, l'azienda sanitaria locale competente deve attestare l'inidoneità alla guida del disabile.

Art. 2.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.